Art. 3 
 
        Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani 
 
  1. Ai lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2,  lettera
b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  a),  della
presente legge,  residenti  in  Italia,  che  lavorano  nell'area  di
frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera  a),  del
predetto Accordo, si applicano le disposizioni previste dal  medesimo
Accordo. I lavoratori frontalieri residenti in  Italia  che  lavorano
nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime  transitorio
di cui all'articolo 9 dell'Accordo  restano  imponibili  soltanto  in
Svizzera.