Art. 4 
 
      Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
alla data di entrata in vigore dell'Accordo di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera a), della  presente  legge,  il  limite  di  reddito
indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e' fissato in 10.000 euro.