Art. 5 
 
Deducibilita' dei contributi obbligatori per  i  prepensionamenti  di
                categoria dei lavoratori frontalieri 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
alla data di entrata in vigore dell'Accordo di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera a), della presente legge, i contributi previdenziali
per il prepensionamento di categoria  che,  in  base  a  disposizioni
contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei  confronti
degli enti di previdenza dello  Stato  in  cui  gli  stessi  prestano
l'attivita'  lavorativa  sono  deducibili  dal  reddito   complessivo
nell'importo risultante da idonea documentazione.