Art. 6 
 
Non imponibilita' degli  assegni  familiari  erogati  dagli  enti  di
  previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
alla data di entrata in vigore dell'Accordo di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera a), della presente legge, sono  esclusi  dalla  base
imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli
assegni di  sostegno  al  nucleo  familiare  erogati  dagli  enti  di
previdenza dello Stato  in  cui  il  frontaliere  presta  l'attivita'
lavorativa.