Art. 7 
 
                  Modalita' di calcolo della NASpI 
                per i lavoratori frontalieri italiani 
 
  1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera  b),
dell'Accordo di cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  della
presente legge, la Nuova prestazione  di  Assicurazione  Sociale  per
l'Impiego (NASpI), in deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo 4
marzo 2015, n. 22, e' calcolata per i primi tre mesi in  misura  pari
all'importo erogabile, in caso  di  disoccupazione,  ai  sensi  della
legislazione svizzera, secondo le modalita'  stabilite  dall'articolo
65, paragrafo 6, secondo periodo, del regolamento  (CE)  n.  883/2004
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  29  aprile   2004,
applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunita' europea ed i  suoi
Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone, fatto a  Lussemburgo  il  21
giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364. 
  2. Il comma 1 non si applica qualora l'importo della NASpI  risulti
comunque superiore all'indennita' di  disoccupazione  prevista  dalla
legislazione svizzera. 
  3. Per i lavoratori frontalieri ai quali si applica il comma 1  del
presente articolo la contribuzione figurativa e' riconosciuta secondo
le modalita' di cui all'articolo 12 del decreto legislativo  4  marzo
2015, n. 22, calcolata  come  se  l'importo  della  NASpI  sia  stato
erogato ai medesimi lavoratori secondo quanto previsto  dall'articolo
4 dello stesso decreto legislativo n. 22 del 2015. 
  4. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo,
pari a 5,35 milioni di euro per l'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  5.  Salvo  quanto  previsto  al  comma  4,   all'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo si provvede  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione  degli
adempimenti  previsti  dal  presente  articolo   le   amministrazioni
interessate  provvedono   con   l'utilizzo   delle   risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.