Art. 7 Modalita' di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani 1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e' calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 65, paragrafo 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364. 2. Il comma 1 non si applica qualora l'importo della NASpI risulti comunque superiore all'indennita' di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera. 3. Per i lavoratori frontalieri ai quali si applica il comma 1 del presente articolo la contribuzione figurativa e' riconosciuta secondo le modalita' di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, calcolata come se l'importo della NASpI sia stato erogato ai medesimi lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 22 del 2015. 4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 5. Salvo quanto previsto al comma 4, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.