Art. 8 
 
         Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
alla data di entrata in vigore dell'Accordo di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera a), della  presente  legge,  l'imposta  netta  e  le
addizionali  comunale  e  regionale  all'imposta  sui  redditi  delle
persone fisiche  (IRPEF)  dovute  sui  redditi  derivanti  da  lavoro
dipendente  prestato  in  Italia  dal  lavoratore  frontaliere   come
definito all'articolo 2, lettera b),  del  citato  Accordo  e  tenuto
presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo allo stesso,  residente
in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare
nella certificazione unica di cui all'articolo 4,  comma  6-ter,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati  dal
sostituto  d'imposta  anche  nell'ipotesi  di   presentazione   della
dichiarazione dei redditi.