Art. 9 Ripartizione della compensazione finanziaria 1. Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attivita' dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni. 2. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni e' pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani. 3. La compensazione finanziaria e' effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello a cui la compensazione finanziaria si riferisce. La compensazione finanziaria e' versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato «Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani».