Art. 9 
 
            Ripartizione della compensazione finanziaria 
 
  1. Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese  versa
ogni anno, per ciascun anno  fiscale  di  riferimento  sino  all'anno
fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del  gettito  fiscale
proveniente  dall'imposizione,  a  livello  federale,   cantonale   e
comunale, dei salari, degli  stipendi  e  delle  altre  remunerazioni
analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri  rientranti  nel  regime
transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a),  della  presente  legge,  come  compensazione
finanziaria delle spese sostenute dai comuni  italiani  a  causa  dei
frontalieri  che  risiedono  sul  loro   territorio   ed   esercitano
un'attivita' dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni. 
  2. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni  e'  pari
al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari,  sugli
stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante  l'anno
fiscale di riferimento dai frontalieri italiani. 
  3. La compensazione finanziaria e' effettuata in  franchi  svizzeri
mediante un versamento unico nel corso del primo  semestre  dell'anno
successivo a quello a cui la compensazione finanziaria si  riferisce.
La compensazione finanziaria e' versata dagli organi  finanziari  dei
cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i  normali
canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro
e denominato «Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata  in
Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani».