Allegato ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVO ALL'IMPOSIZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio federale svizzero desiderosi di eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri; tenendo conto dei costi sostenuti dalle aree di frontiera per infrastrutture e servizi pubblici connessi ai lavoratori frontalieri; considerando l'importante contributo che i lavoratori frontalieri forniscono, a vari livelli, all'economia delle aree di frontiera in cui lavorano; considerando che entrambi gli Stati contraenti applicano un sistema di imposizione mondiale dei loro residenti e che, pertanto, l'imposizione finale avviene nello Stato di residenza; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Soggetti Il presente Accordo si applica alle persone fisiche residenti di uno Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente.