(Accordo-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                               ACCORDO 
                                 TRA 
                       LA REPUBBLICA ITALIANA 
                                  E 
                     LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA 
         RELATIVO ALL'IMPOSIZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI 
 
Il Governo della Repubblica Italiana 
ed 
il Consiglio federale svizzero 
 
desiderosi  di  eliminare  le  doppie  imposizioni  sui  salari,  gli
stipendi e le altre remunerazioni analoghe  ricevute  dai  lavoratori
frontalieri; 
tenendo conto  dei  costi  sostenuti  dalle  aree  di  frontiera  per
infrastrutture e servizi pubblici connessi ai lavoratori frontalieri; 
considerando l'importante contributo  che  i  lavoratori  frontalieri
forniscono, a vari livelli, all'economia delle aree di  frontiera  in
cui lavorano; 
considerando che entrambi gli Stati contraenti applicano  un  sistema
di  imposizione  mondiale  dei  loro  residenti  e   che,   pertanto,
l'imposizione finale avviene nello Stato di residenza; 
 
hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
                              Soggetti 
 
Il presente Accordo si applica alle persone fisiche residenti di  uno
Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri  nell'area
di frontiera dell'altro Stato contraente.