Articolo 10 Clausola di riesame Gli Stati contraenti procederanno a un riesame dell'Accordo ogni cinque anni al fine di decidere se sono necessarie modifiche all'Accordo. Infede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana. Parte di provvedimento in formato grafico