(Accordo-art. 10)
                             Articolo 10 
                         Clausola di riesame 
 
Gli Stati contraenti procederanno  a  un  riesame  dell'Accordo  ogni
cinque  anni  al  fine  di  decidere  se  sono  necessarie  modifiche
all'Accordo. 
 
Infede di che, i sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai  propri
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
 
Fatto a Roma  il  23  dicembre  2020,  in  due  esemplari  in  lingua
italiana. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico