(Accordo-Protocollo aggiuntivo)
                        Protocollo aggiuntivo 
 
All'atto della firma dell'Accordo concluso in  data  odierna  tra  la
Repubblica  italiana  e  la  Confederazione   Svizzera   e   relativo
all'imposizione   dei   lavoratori   frontalieri,   i    sottoscritti
plenipotenziari   hanno   concordato   le    seguenti    disposizioni
supplementari che formano parte integrante dell'Accordo. 
  1. Qualora  uno   degli   Stati   contraenti   dovesse   modificare
     sostanzialmente il proprio sistema d'imposizione,  i  due  Stati
     contraenti si consulteranno  immediatamente  vicendevolmente  al
     fine di valutare possibili modifiche necessarie dell'Accordo. In
     particolare,  viene  ad  esempio  considerato   un   cambiamento
     sostanziale il passaggio da un  sistema  d'imposizione  mondiale
     dei residenti ad un sistema d'imposizione territoriale. 
  2. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo  2,
     resta inteso che, a meno che le  autorita'  competenti  decidano
     diversamente, ad  un  lavoratore  frontaliere  che  soddisfa  le
     condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo  2,
     e'  consentito,  in  linea  di  principio,  di   non   rientrare
     quotidianamente al proprio domicilio nello Stato  di  residenza,
     per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno
     civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati  in
     questo limite. 
  3. In relazione ad un potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro,
     gli  Stati  contraenti  si  consulteranno   periodicamente   per
     verificare se si rendono necessarie modifiche o integrazioni  al
     precedente punto 2 del  presente  Protocollo  aggiuntivo.  Resta
     salva la facolta' degli  Stati  contraenti  di  concordare,  con
     procedura di amichevole composizione  di  cui  all'articolo  26,
     paragrafo 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni  del
     1976,  dell'interpretazione  o  dell'applicazione  del  presente
     Accordo in relazione al telelavoro, ivi  incluso  in  situazioni
     eccezionali. 
  4. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 3, resta inteso che
     l'espressione  "imposta  sui  redditi  delle  persone   fisiche"
     designa le imposte ordinarie nazionali e locali alle quali  sono
     assoggettati i lavoratori non residenti:  in  Italia,  l'imposta
     sul reddito delle persone fisiche,  cosi'  come  le  addizionali
     regionali  e  comunali;  in  Svizzera,  le   imposte   federali,
     cantonali e comunali (con moltiplicatore medio di un determinato
     cantone) sulle persone fisiche. 
  5. Le disposizioni dell'articolo 4 non possono in alcun caso essere
     interpretate  nel  senso  d'imporre  a  uno   Stato   contraente
     l'obbligo di applicare regole di  ripartizione  dei  diritti  di
     imposizione previste  da  altre  Convenzioni  contro  le  doppie
     imposizioni. 
  6. Con riferimento all'articolo 6, resta inteso che la  commissione
     mista si riunira' annualmente al fine di verificare la  corretta
     applicazione dell'Accordo.  In  tale  contesto,  la  commissione
     mista valutera' inoltre, sulla base di dati statistici aggregati
     fomiti da entrambi gli Stati contraenti, se il  gettito  fiscale
     totale  riscosso   rispettivamente   da   entrambi   gli   Stati
     corrisponde   alle   regole   di   ripartizione   dei    diritti
     d'imposizione previsti nell'Accordo. 
  7. Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 6, resta inteso che
     la  commissione  mista  sara'  composta  dalle   due   autorita'
     competenti ai sensi della  lettera  e)  dell'articolo  2  e  dai
     rappresentanti delle  autorita'  fiscali  delle  Regioni  e  dei
     Cantoni di cui alla lettera a) dell'articolo 2. 
     A seconda dei punti all'agenda dell'incontro  della  commissione
     mista, le due autorita' competenti ai  sensi  della  lettera  c)
     dell'articolo 2, possono decidere congiuntamente  di  avere  una
     seduta distinta su alcuni di questi punti. 
  8. In caso di controversia sulla sussistenza delle  condizioni  per
     l'applicazione  del  regime  transitorio  d'imposizione  di  cui
     all'articolo 9, la questione potra' essere risolta, su richiesta
     del contribuente, nel contesto  della  procedura  di  amichevole
     composizione di cui all'articolo 6 paragrafo 3. 
  9. Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 7, resta inteso che
     l'espressione "lavoratori frontalieri che svolgono  un'attivita'
     di lavoro dipendente" deve essere interpretata  con  riferimento
     alla  definizione  di  cui  all'articolo   7   dell'Allegato   I
     dell'Accordo  sulla  libera  circolazione  delle   persone.   In
     particolare, con riferimento  al  paragrafo  2  dell'articolo  7
     dell'Allegato I dell'Accordo  sulla  libera  circolazione  delle
     persone, resta inteso che, per quanto concerne la Svizzera, tali
     disposizioni si applicano a lavoratori dipendenti che  detengono
     un permesso per frontalieri (attualmente definito  permesso  "G"
     per persone provenienti da  paesi  UE/AELS)  che  soddisfano  le
     condizioni previste nel paragrafo 2 dell'articolo 7 del presente
     Accordo. 
  10. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo  8,  resta  inteso
     che la Svizzera versera' all'Italia la compensazione finanziaria
     relativa all'ultimo anno nel quale le disposizioni  dell'Accordo
     sui lavoratori frontalieri del 1974 erano in vigore. 
  11. Con riferimento all'articolo 9, paragrafo 1, resta inteso che: 
    a) si ritengono sussistenti le condizioni di cui a tale paragrafo
       quando,  in  relazione  all'attivita'  di  lavoro   dipendente
       nell'area di frontiera, il datore  di  lavoro  ha  versato  le
       relative ritenute o ha provveduto  all'annuncio  all'autorita'
       fiscale cantonale competente; 
    b) i lavoratori frontalieri che alla data di  entrata  in  vigore
       dell'accordo svolgono, oppure tra il 31  dicembre  2018  e  la
       data  di  entrata  in  vigore   dell'accordo   hanno   svolto,
       un'attivita' di lavoro dipendente nell'area  di  frontiera  in
       Svizzera per un datore di lavoro ivi  residente,  una  stabile
       organizzazione o una base fissa svizzere,  restano  imponibili
       soltanto in Svizzera a prescindere da  eventuali  interruzioni
       del rapporto di lavoro oppure da cambi del datore  di  lavoro,
       quando continuino a essere  sussistenti  i  requisiti  di  cui
       all'articolo 2, lettera b), e l'attivita' di lavoro dipendente
       sia svolta nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di
       lavoro ivi residente, una stabile organizzazione  o  una  base
       fissa svizzere. 
  12. Se,  successivamente  all'entrata   in   vigore   dell'Accordo,
     dovessero essere  apportate  modifiche  sostanziali  all'Accordo
     sulla libera circolazione delle persone, i due Stati  contraenti
     si consulteranno rapidamente al fine di valutare le  conseguenze
     sul presente Accordo. 
 
In fede di che, i sottoscritti, debitamente  autorizzati  dai  propri
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
 
Fatto a Roma  il  23  dicembre  2020,  in  due  esemplari  in  lingua
italiana. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico