Protocollo aggiuntivo All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera e relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante dell'Accordo. 1. Qualora uno degli Stati contraenti dovesse modificare sostanzialmente il proprio sistema d'imposizione, i due Stati contraenti si consulteranno immediatamente vicendevolmente al fine di valutare possibili modifiche necessarie dell'Accordo. In particolare, viene ad esempio considerato un cambiamento sostanziale il passaggio da un sistema d'imposizione mondiale dei residenti ad un sistema d'imposizione territoriale. 2. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorita' competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, e' consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite. 3. In relazione ad un potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro, gli Stati contraenti si consulteranno periodicamente per verificare se si rendono necessarie modifiche o integrazioni al precedente punto 2 del presente Protocollo aggiuntivo. Resta salva la facolta' degli Stati contraenti di concordare, con procedura di amichevole composizione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, dell'interpretazione o dell'applicazione del presente Accordo in relazione al telelavoro, ivi incluso in situazioni eccezionali. 4. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 3, resta inteso che l'espressione "imposta sui redditi delle persone fisiche" designa le imposte ordinarie nazionali e locali alle quali sono assoggettati i lavoratori non residenti: in Italia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, cosi' come le addizionali regionali e comunali; in Svizzera, le imposte federali, cantonali e comunali (con moltiplicatore medio di un determinato cantone) sulle persone fisiche. 5. Le disposizioni dell'articolo 4 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso d'imporre a uno Stato contraente l'obbligo di applicare regole di ripartizione dei diritti di imposizione previste da altre Convenzioni contro le doppie imposizioni. 6. Con riferimento all'articolo 6, resta inteso che la commissione mista si riunira' annualmente al fine di verificare la corretta applicazione dell'Accordo. In tale contesto, la commissione mista valutera' inoltre, sulla base di dati statistici aggregati fomiti da entrambi gli Stati contraenti, se il gettito fiscale totale riscosso rispettivamente da entrambi gli Stati corrisponde alle regole di ripartizione dei diritti d'imposizione previsti nell'Accordo. 7. Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 6, resta inteso che la commissione mista sara' composta dalle due autorita' competenti ai sensi della lettera e) dell'articolo 2 e dai rappresentanti delle autorita' fiscali delle Regioni e dei Cantoni di cui alla lettera a) dell'articolo 2. A seconda dei punti all'agenda dell'incontro della commissione mista, le due autorita' competenti ai sensi della lettera c) dell'articolo 2, possono decidere congiuntamente di avere una seduta distinta su alcuni di questi punti. 8. In caso di controversia sulla sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime transitorio d'imposizione di cui all'articolo 9, la questione potra' essere risolta, su richiesta del contribuente, nel contesto della procedura di amichevole composizione di cui all'articolo 6 paragrafo 3. 9. Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 7, resta inteso che l'espressione "lavoratori frontalieri che svolgono un'attivita' di lavoro dipendente" deve essere interpretata con riferimento alla definizione di cui all'articolo 7 dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. In particolare, con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 7 dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, resta inteso che, per quanto concerne la Svizzera, tali disposizioni si applicano a lavoratori dipendenti che detengono un permesso per frontalieri (attualmente definito permesso "G" per persone provenienti da paesi UE/AELS) che soddisfano le condizioni previste nel paragrafo 2 dell'articolo 7 del presente Accordo. 10. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 8, resta inteso che la Svizzera versera' all'Italia la compensazione finanziaria relativa all'ultimo anno nel quale le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 erano in vigore. 11. Con riferimento all'articolo 9, paragrafo 1, resta inteso che: a) si ritengono sussistenti le condizioni di cui a tale paragrafo quando, in relazione all'attivita' di lavoro dipendente nell'area di frontiera, il datore di lavoro ha versato le relative ritenute o ha provveduto all'annuncio all'autorita' fiscale cantonale competente; b) i lavoratori frontalieri che alla data di entrata in vigore dell'accordo svolgono, oppure tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell'accordo hanno svolto, un'attivita' di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere, restano imponibili soltanto in Svizzera a prescindere da eventuali interruzioni del rapporto di lavoro oppure da cambi del datore di lavoro, quando continuino a essere sussistenti i requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), e l'attivita' di lavoro dipendente sia svolta nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere. 12. Se, successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo, dovessero essere apportate modifiche sostanziali all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, i due Stati contraenti si consulteranno rapidamente al fine di valutare le conseguenze sul presente Accordo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana. Parte di provvedimento in formato grafico