(Accordo-art. 2)
                             Articolo 2 
                        Definizioni generali 
 
Ai fini del presente Accordo: 
  a) l'espressione "area di frontiera" designa: 
    i. per quanto riguarda l'Italia, le Regioni Lombardia,  Piemonte,
       Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano, 
    ii. per quanto' riguarda la Svizzera, i Cantoni dei Grigioni, del
       Ticino e del Vallese; 
  b) l'espressione "lavoratore frontaliere" designa un  residente  di
     uno Stato contraente che: 
    i. e' fiscalmente residente in un Comune  il  cui  territorio  si
       trova, totalmente o parzialmente, nella  zona  di  20  km  dal
       confine con l'altro Stato contraente, 
    ii. svolge  un'attivita'  di  lavoro  dipendente   nell'area   di
       frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di  lavoro
       residente, una stabile organizzazione  o  una  base  fissa  di
       detto altro Stato, e 
    iii. ritorna, in linea di principio, quotidianamente  al  proprio
       domicilio principale nello Stato di  residenza  ai  sensi  del
       punto i.; 
le autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti  stabiliscono  con
procedura di amichevole composizione le modalita' di applicazione dei
punti i. e iii. della presente lettera; 
  c) l'espressione "autorita' competente" designa: 
    i. per quanto riguarda l'italia,  il  Ministero  dell'Economia  e
       delle Finanze, 
    ii. per quanto riguarda la Svizzera,  il  capo  del  Dipartimento
       federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; 
  d) l'espressione "Convenzione  contro  le  doppie  imposizioni  del
     1976"  designa  la  Convenzione  del  9  marzo   1976   tra   la
     Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare  le
     doppie imposizioni e per  regolare  talune  altre  questioni  in
     materia di imposte sul reddito  e  sul  patrimonio,  cosi'  come
     modificata; 
  e) l'espressione "Accordo  sui  lavoratori  frontalieri  del  1974"
     designa l'Accordo del 3 Ottobre 1974 tra la Svizzera e  l'Italia
     relativo all'imposizione  dei  lavoratori  frontalieri  ed  alla
     compensazione  finanziaria  a  favore  dei  Comuni  italiani  di
     confine; 
  f) l'espressione "Accordo sulla libera circolazione delle  persone"
     designa l'Accordo del  21  giugno  1999  tra  la  Confederazione
     Svizzera, da una parte, e la Comunita' europea ed i  suoi  Stati
     membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.