Articolo 2 Definizioni generali Ai fini del presente Accordo: a) l'espressione "area di frontiera" designa: i. per quanto riguarda l'Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano, ii. per quanto' riguarda la Svizzera, i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese; b) l'espressione "lavoratore frontaliere" designa un residente di uno Stato contraente che: i. e' fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente, ii. svolge un'attivita' di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e iii. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.; le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalita' di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera; c) l'espressione "autorita' competente" designa: i. per quanto riguarda l'italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ii. per quanto riguarda la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; d) l'espressione "Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976" designa la Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, cosi' come modificata; e) l'espressione "Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974" designa l'Accordo del 3 Ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine; f) l'espressione "Accordo sulla libera circolazione delle persone" designa l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.