(Accordo-art. 3)
                             Articolo 3 
               Imposizione dei lavoratori frontalieri 
 
1. Confonnemente alle disposizioni dell'articolo 15 della Convenzione
contro le doppie imposizioni del 1976, i salari, gli  stipendi  e  le
altre remunerazioni analoghe ricevute dai  lavoratori  frontalieri  e
pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attivita'  di
lavoro dipendente, sono imponibili  nello  Stato  contraente  in  cui
l'attivita' di lavoro dipendente viene  svolta.  Tuttavia,  l'imposta
cosi'  applicata  non  puo'  eccedere  l'80  per  cento  dell'imposta
risultante dall'applicazione dell'imposta sui redditi  delle  persone
fisiche applicabile nel luogo in cui l'attivita' di lavoro dipendente
viene svolta, ivi incluse le imposte locali sui redditi delle persone
fisiche. Lo Stato di residenza assoggetta a sua volta ad  imposizione
ed elimina la doppia imposizione. 
2. Il carico fiscale  totale  sul  reddito  da  attivita'  di  lavoro
dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in  Italia  non  puo'
essere inferiore all'imposta che sarebbe  prelevata  in  applicazione
dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974. 
3. L'imposizione dei lavoratori frontalieri nello Stato contraente in
cui l'attivita' di  lavoro  dipendente  viene  svolta  e'  effettuata
tramite imposizione alla fonte. Qualsiasi altro metodo  d'imposizione
e' escluso ai fini del presente Accordo.