(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
                         Non discriminazione 
 
Ferme restando le disposizioni  dell'articolo  25  della  Convenzione
contro le doppie  imposizioni  del  1976,  i  lavoratori  frontalieri
rientranti nel  campo  di  applicazione  del  presente  Accordo,  con
residenza in uno Stato contraente,  non  devono  essere  soggetti  ad
alcuna  imposizione  nello  Stato  contraente  in  cui  viene  svolta
l'attivita'   di   lavoro   dipendente   diversa   o   piu'   onerosa
dell'imposizione di altri lavoratori frontalieri che rientrano  nella
definizione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, ne'
essere soggetti ad alcun trattamento  fiscale  discriminatorio  sulla
base della definizione di lavoratore frontaliere,  incluso  qualsiasi
trattamento  fiscale  discriminatorio  fondato   sulla   durata   del
soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio.