(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
                Eliminazione della doppia imposizione 
 
1. Lo Stato di residenza del lavoratore frontaliere elimina la doppia
imposizione  sui  salari,  gli  stipendi  e  le  altre  remunerazioni
analoghe ricevute dai lavoratori  frontalieri,  in  confonnita'  alle
disposizioni dell'articolo 24  della  Convenzione  contro  le  doppie
imposizioni del 1976. 
2. Nonostante le  disposizioni  dell'articolo  24  della  Convenzione
contro le doppie imposizioni  del  1976,  la  Svizzera,  al  fine  di
eliminare  la  doppia  imposizione,   prendera'   in   conto,   nella
determinazione della base imponibile, le imposte prelevate  ai  sensi
del  paragrafo  1  deJl'articolo  3,  riducendo  di  quattro   quinti
l'importo  lordo  del  salario,  dello  stipendio   e   de1le   altre
remunerazioni   analoghe   ricevute   dal   lavoratore    frontaliere
fiscalmente residente in Svizzera.