Articolo 5 Eliminazione della doppia imposizione 1. Lo Stato di residenza del lavoratore frontaliere elimina la doppia imposizione sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri, in confonnita' alle disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. 2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, la Svizzera, al fine di eliminare la doppia imposizione, prendera' in conto, nella determinazione della base imponibile, le imposte prelevate ai sensi del paragrafo 1 deJl'articolo 3, riducendo di quattro quinti l'importo lordo del salario, dello stipendio e de1le altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere fiscalmente residente in Svizzera.