(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
      Commissione mista e procedura di amichevole composizione 
 
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti  faranno  del  loro
meglio per risolvere per via  di  amichevole  composizione  qualsiasi
questione  inerente  all'interpretazione   o   all'applicazione   del
presente Accordo. A tale scopo, esse possono comunicare  direttamente
fra loro, anche tramite una commissione mista composta da esse stesse
o da loro rappresentanti. 
2. La commissione mista si incontrera' almeno una volta all'anno  per
discutere  dell'interpretazione  o  dell'applicazione  del   presente
Accordo. In ogni caso  ciascuo  Stato  contraente  e'  autorizzato  a
richiedere un incontro  della  commissione  mista,  la  quale  dovra'
riunirsi al massimo entro tre mesi dalla richiesta. 
3. Nonostante le disposizioni  dei  paragrafi  1  e  2  del  presente
articolo, quando un residente di uno Stato contraente ritiene che  le
misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti  comportano
o  comporteranno  per  lui  una   imposizione   non   confonne   alle
disposizioni del presente Accordo, egli puo' sottoporre il  suo  caso
alle  autorita'  competenti  in  base  alle   disposizioni   previste
all'articolo 26 della Convenzione contro le  doppie  imposizioni  del
1976 e successive modifiche.