Articolo 6 Commissione mista e procedura di amichevole composizione 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione qualsiasi questione inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. A tale scopo, esse possono comunicare direttamente fra loro, anche tramite una commissione mista composta da esse stesse o da loro rappresentanti. 2. La commissione mista si incontrera' almeno una volta all'anno per discutere dell'interpretazione o dell'applicazione del presente Accordo. In ogni caso ciascuo Stato contraente e' autorizzato a richiedere un incontro della commissione mista, la quale dovra' riunirsi al massimo entro tre mesi dalla richiesta. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non confonne alle disposizioni del presente Accordo, egli puo' sottoporre il suo caso alle autorita' competenti in base alle disposizioni previste all'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 e successive modifiche.