Articolo 8 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati contraenti vicendevolmente si saranno comunicati formalmente, per via diplomatica, che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del: a) presente Accordo, e b) del Protocollo che modifica, sostituendo il paragrafo 4 dell'articolo 15, la Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. 2. Il presente Accordo si applica dal primo giorno di gennaio dell'anno civile successivo a quello dell' entrata in vigore dell'Accordo. 3. L'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 e' sostituito dal presente Accordo a partire dalla sua entrata in vigore. Tuttavia, le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 continue ranno ad applicarsi fintanto che le disposizioni del presente Accordo non saranno applicabili.