(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8 
                          Entrata in vigore 
 
1. Il presente  Accordo  entra  in  vigore  alla  data  di  ricezione
dell'ultima delle notifiche con  le  quali  i  due  Stati  contraenti
vicendevolmente  si   saranno   comunicati   formalmente,   per   via
diplomatica,  che  sono  adempiuti  i  presupposti   legali   interni
necessari all'entrata in vigore del: 
  a) presente Accordo, e 
  b) del  Protocollo  che  modifica,  sostituendo  il   paragrafo   4
     dell'articolo 15, la Convenzione contro  le  doppie  imposizioni
     del 1976. 
2. Il presente  Accordo  si  applica  dal  primo  giorno  di  gennaio
dell'anno  civile  successivo  a  quello  dell'  entrata  in   vigore
dell'Accordo. 
3. L'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974  e'  sostituito  dal
presente Accordo a partire dalla sua entrata in vigore. Tuttavia,  le
disposizioni  dell'Accordo  sui  lavoratori  frontalieri   del   1974
continue  ranno  ad  applicarsi  fintanto  che  le  disposizioni  del
presente Accordo non saranno applicabili.