(Accordo-art. 9)
                             Articolo 9 
                         Regime transitorio 
 
 
1. Nonostante il paragrafo 1 dell'articolo 3, i salari, gli  stipendi
e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri
residenti in Italia che alla  data  di  entrata  in  vigore  svolgono
oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell'entrata  in  vigore
hanno svolto un'attivita' di lavoro dipendente nell'area di frontiera
in Svizzera per un  datore  di  lavoro  ivi  residente,  una  stabile
organizzazione  o  una  base  fissa  svizzere,  restano   imponibili'
soltanto in Svizzera. 
2. Ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versera'
ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine,  per  gli  anni
fiscali di riferimento  sino  all'anno  fiscale  che  termina  il  31
dicembre 2033,  una  parte  del  gettito  fiscale  proveniente  dalla
imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - dei  salari,
degli stipendi e delle  altre  remunerazioni  analoghe  ricevute  dai
lavoratori  frontalieri  ai  sensi  del  paragrafo  1  del   presente
articolo. 
3. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre Cantoni e' pari  al
40 per cento dell'ammontare  lordo  delle  imposte  sui  salari,  gli
stipendi e le altre remunerazioni  analoghe,  pagate  durante  l'anno
fiscale di riferimento dai frontalieri italiani. 
4. La compensazione finanziaria e'  effettuata  in  franchi  svizzeri
mediante un versamento unico nel corso del primo  semestre  dell'anno
successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce. 
5. Le autorita' italiane provvederanno a trasferire  dette  somme  ai
comuni nei quali risieda un adeguato numero di frontalieri,  d'intesa
- per i criteri di ripartizione e di  utilizzo  -  con  i  competenti
organi delle Regioni di confine interessate. 
6. In occasione della commissione mista prevista  all'articolo  6,  i
Cantoni forniranno le informazioni statistiche utili  alle  autorita'
italiane per la redistribuzione della  compensazione  finanziaria  ai
comuni di frontiera italiani; i rappresentanti italiani  informeranno
quelli  svizzeri  circa   l'utilizzazione   delle   somme   messe   a
disposizione dei suddetti comuni. 
7. L'articolo 7 non si applica ai lavoratori frontalieri ai sensi del
paragrafo 1 del presente articolo. 
8. Qualora l'autorita' competente di uno degli Stati contraenti venga
a conoscenza di uno o piu' casi di abuso evidente e  manifesto  delle
disposizioni del paragrafo 1 del presente  articolo,  tale  autorita'
puo' sottoporre il caso o i casi all'autorita' competente  dell'altro
Stato contraente, in base alle disposizioni previste  all'articolo  6
paragrafo 1 dell'Accordo e all'articolo 26 della  Convenzione  contro
le doppie imposizioni del 1976 e successive  modifiche,  al  fine  di
definire il corretto trattamento fiscale ai fini dell'Accordo.