PROTOCOLLO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER REGOLARE TALUNE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, CONCLUSA A ROMA IL 9 MARZO 1976, COSI' COME MODIFICATA DAL PROTOCOLLO DEL 28 APRILE 1978 E DAL PROTOCOLLO DEL 23 FEBBRAIO 2015 Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio federale svizzero animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 9 marzo 1976 per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione»), con il suo Protocollo aggiuntivo (di seguito «il Protocollo aggiuntivo»), cosi' come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, visto l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020, che sostituisce l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di frontiera, fatto il 3 ottobre 1974, hanno convenuto quanto segue: Articolo I L'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione e' abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: "4) Il regime fiscale applicabile ai salari, agli stipendi ed alle altre remunerazioni analoghe ricevuti in corrispettivo di un'attivita' dipendente dai lavoratori frontalieri e' regolato dall'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020, che costituisce parte integrante della presente Convenzione."