SCAMBIO DI LETTERE Onorevole Segretaria di Stato, ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito: Accordo) con Protocollo aggiuntivo, firmati in data odierna, nonche' al Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976, firmato anch'esso in data odierna. Con riferimento all'Accordo, resta inteso che in base alle disposizioni del medesimo con particolare riferimento all'articolo 6 paragrafo 1, nonche' alle relative norme attuative dell'Accordo ove previste dai rispettivi ordinamenti interni: 1. una persona residente in uno Stato contraente rientra nel campo d'applicazione dell'Accordo ed e' considerato lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo se, e solo se, riunisce le condizioni previste all'articolo 2 lettera b) dell'Accordo stesso; 2. giusta l'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo, il solo metodo d'imposizione dei lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b), e' quello dell'imposizione alla fonte; 3. sulla scorta dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo, a) le disposizioni previste all'articolo 99a della Legge federale sull'imposta federale diretta, ossia la cosiddetta "imposizione ordinaria ulteriore su richiesta", che saranno introdotte con l'entrata in vigore della Legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attivita' lucrativa, e b) le disposizioni della normativa interna italiana laddove incompatibili con l'Accordo non saranno applicabili ai lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo; 4. i lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo potranno, in linea di principio, far valere le detrazioni, le deduzioni, gli oneri normalmente deducibili o simili agevolazioni nello Stato contraente di residenza secondo le disposizioni vigenti in detto Stato contraente. Qualora concordi con l'interpretazione sopra esposta, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo, un accordo amichevole il quale entrera' in vigore contemporaneamente all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, e al summenzionato Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976. Voglia gradire, Onorevole Segretaria di Stato, l'espressione della mia piu' alta considerazione. Roma, 23 dicembre 2020 Parte di provvedimento in formato grafico Onorevole Vice Ministro, mi onoro di dichiararLe ricevuta la lettera della S.V. in data odierna del seguente tenore: "ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativa all'imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito: Accordo) con Protocollo aggiuntivo, firmati in data odierna nonche' al Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976, firmato anch'esso in data odierna. Con riferimento all'Accordo resta inteso che in base alle disposizioni del medesimo con particolare riferimento all'articolo 6 paragrafo nonche' alle relative norme attuative dell'Accordo ove previste dai rispettivi ordinamenti interni: 1. una persona residente in uno Stato contraente rientra nel campo d'applicazione dell'Accordo ed e' considerato lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo se, e solo se, riunisce le condizioni previste all'articolo 2 lettera dell'Accordo stesso; 2. giusta l'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo, il solo metodo d'imposizione dei lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b), e' quello dell'imposizione alla fonte; 3. sulla scorta dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo, a) le disposizioni previste all'articolo 99a della Legge federale sull'imposta federale diretta, ossia cosiddetta "imposizione ordinaria ulteriore su richiesta", che saranno introdotte con l'entrata in vigore della Legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attivita' lucrativa, e b) le disposizioni della normativa interna italiana laddove incompatibili con l'Accordo non saranno applicabili ai lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo; 4. i lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo potranno, in linea di principio, far valere le detrazioni, le deduzioni, gli oneri normalmente deducibili o simili agevolazioni nello Stato contraente di residenza secondo le disposizioni vigenti in detto Stato contraente. Qualora concordi con l'interpretazione sopra esposta, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo, un accordo amichevole il quale entrera' in vigore contemporaneamente all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relative all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, e al summenzionato Protocollo di modifice alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976". Voglia gradire, Onorevole Vice Ministro, l'espressione della mia piu' alta considerazione. Roma, 23 dicembre 2020 Parte di provvedimento in formato grafico