(Scambio di lettere)
                               SCAMBIO 
                                 DI 
                               LETTERE 
 
Onorevole Segretaria di Stato, 
ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana  e  la
Confederazione  Svizzera  relativo  all'imposizione  dei   lavoratori
frontalieri (di seguito: Accordo) con Protocollo aggiuntivo,  firmati
in data odierna, nonche' al Protocollo di modifica  alla  Convenzione
tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera  per  evitare
le doppie imposizioni  e  per  regolare  talune  altre  questioni  in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il  9
marzo 1976,  firmato  anch'esso  in  data  odierna.  Con  riferimento
all'Accordo, resta inteso che in base alle disposizioni del  medesimo
con particolare riferimento all'articolo 6 paragrafo 1, nonche'  alle
relative norme attuative dell'Accordo  ove  previste  dai  rispettivi
ordinamenti interni: 
  1. una persona residente in uno Stato contraente rientra nel  campo
     d'applicazione  dell'Accordo  ed   e'   considerato   lavoratore
     frontaliere ai sensi dell'Accordo se, e  solo  se,  riunisce  le
     condizioni  previste  all'articolo  2  lettera  b)  dell'Accordo
     stesso; 
  2. giusta l'articolo 3 paragrafo 3  dell'Accordo,  il  solo  metodo
     d'imposizione dei lavoratori frontalieri ai sensi  dell'articolo
     2 lettera b), e' quello dell'imposizione alla fonte; 
  3. sulla scorta dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo, 
    a) le disposizioni previste all'articolo 99a della Legge federale
       sull'imposta   federale   diretta,   ossia    la    cosiddetta
       "imposizione ordinaria ulteriore su  richiesta",  che  saranno
       introdotte con l'entrata in vigore della Legge federale  sulla
       revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attivita'
       lucrativa, e 
    b) le  disposizioni  della  normativa  interna  italiana  laddove
       incompatibili  con  l'Accordo  non  saranno   applicabili   ai
       lavoratori frontalieri ai sensi  dell'articolo  2  lettera  b)
       dell'Accordo; 
  4. i lavoratori frontalieri ai sensi  dell'articolo  2  lettera  b)
     dell'Accordo potranno, in linea  di  principio,  far  valere  le
     detrazioni, le deduzioni, gli  oneri  normalmente  deducibili  o
     simili agevolazioni nello Stato contraente di residenza  secondo
     le disposizioni vigenti in detto Stato contraente. 
Qualora concordi con l'interpretazione sopra esposta, ho  l'onore  di
proporLe che la  presente  lettera  e  la  Sua  lettera  di  risposta
costituiscano ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1  dell'Accordo,  un
accordo amichevole il quale  entrera'  in  vigore  contemporaneamente
all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la  Confederazione  Svizzera
relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri,  con  Protocollo
aggiuntivo,  e  al  summenzionato   Protocollo   di   modifica   alla
Convenzione tra la Repubblica Italiana e la  Confederazione  Svizzera
per evitare  le  doppie  imposizioni  e  per  regolare  talune  altre
questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata
a Roma il 9 marzo 1976. 
Voglia gradire, Onorevole Segretaria di  Stato,  l'espressione  della
mia piu' alta considerazione. 
 
Roma, 23 dicembre 2020 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico 
 
 
Onorevole Vice Ministro, 
mi onoro di dichiararLe  ricevuta  la  lettera  della  S.V.  in  data
odierna del seguente tenore: 
"ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e  la
Confederazione  Svizzera  relativa  all'imposizione  dei   lavoratori
frontalieri (di seguito: Accordo) con Protocollo aggiuntivo,  firmati
in data odierna nonche' al Protocollo di  modifica  alla  Convenzione
tra la Repubblica Italiana e la Confederazione  Svizzera  evitare  le
doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni  in  materia
di imposte sul reddito e patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo  1976,
firmato anch'esso in data odierna. Con riferimento all'Accordo  resta
inteso che in base alle disposizioni  del  medesimo  con  particolare
riferimento all'articolo 6  paragrafo  nonche'  alle  relative  norme
attuative  dell'Accordo  ove  previste  dai  rispettivi   ordinamenti
interni: 
  1. una persona residente in uno Stato contraente rientra nel  campo
     d'applicazione  dell'Accordo  ed   e'   considerato   lavoratore
     frontaliere ai sensi dell'Accordo se, e  solo  se,  riunisce  le
     condizioni previste all'articolo 2 lettera dell'Accordo stesso; 
  2. giusta l'articolo 3 paragrafo 3  dell'Accordo,  il  solo  metodo
     d'imposizione dei lavoratori frontalieri ai sensi  dell'articolo
     2 lettera b), e' quello dell'imposizione alla fonte; 
  3. sulla scorta dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo, 
    a) le disposizioni previste all'articolo 99a della Legge federale
       sull'imposta federale diretta, ossia  cosiddetta  "imposizione
       ordinaria ulteriore su richiesta", che saranno introdotte  con
       l'entrata in  vigore  della  Legge  federale  sulla  revisione
       dell'imposizione  alla  fonte   del   reddito   da   attivita'
       lucrativa, e 
    b) le  disposizioni  della  normativa  interna  italiana  laddove
       incompatibili  con  l'Accordo  non  saranno   applicabili   ai
       lavoratori frontalieri ai sensi  dell'articolo  2  lettera  b)
       dell'Accordo; 
  4. i lavoratori frontalieri ai sensi  dell'articolo  2  lettera  b)
     dell'Accordo potranno, in linea  di  principio,  far  valere  le
     detrazioni, le deduzioni, gli  oneri  normalmente  deducibili  o
     simili agevolazioni nello Stato contraente di residenza  secondo
     le disposizioni vigenti in detto Stato contraente. 
Qualora concordi con l'interpretazione sopra esposta, ho  l'onore  di
proporLe che la  presente  lettera  e  la  Sua  lettera  di  risposta
costituiscano ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1  dell'Accordo,  un
accordo amichevole il quale  entrera'  in  vigore  contemporaneamente
all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la  Confederazione  Svizzera
relative all'imposizione dei lavoratori frontalieri,  con  Protocollo
aggiuntivo,  e  al  summenzionato   Protocollo   di   modifice   alla
Convenzione tra la Repubblica Italiana e la  Confederazione  Svizzera
per evitare  le  doppie  imposizioni  e  per  regolare  talune  altre
questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata
a Roma il 9 marzo 1976". 
Voglia gradire, Onorevole Vice Ministro, l'espressione della mia piu'
alta considerazione. 
 
Roma, 23 dicembre 2020 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico