Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena  e  intera  esecuzione  e'  data  alle  Convenzioni  e  al
Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data  della  loro
entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente,
dall'articolo 24 della Convenzione e dall'articolo 8  del  Protocollo
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo  8  della
Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).