(Convenzione 155-art. 11)
                             Articolo 11 
 
  Per dare effetto alla politica menzionata all'articolo 4 qui sopra,
l'autorita'  o  le  autorita'  competenti  dovranno  progressivamente
assicurare le funzioni seguenti: 
    a) la definizione, laddove lo richiedono la natura e il grado dei
rischi,  delle  condizioni  che   regolano   la   progettazione,   la
costruzione  e  l'adattamento  delle  imprese,  l'avvio  delle   loro
attivita',  le  trasformazioni  importanti  alle  quali   si   devono
sottoporre o ogni  modifica  della  loro  prima  destinazione  d'uso,
nonche' la sicurezza dei materiali tecnici utilizzati  nel  lavoro  e
l'applicazione di procedure definite dalle autorita' competenti; 
    b) la definizione dei procedimenti lavorativi che vanno  vietati,
limitati o sottoposti ad autorizzazione o controllo dell'autorita'  o
delle autorita' competenti, nonche' la definizione delle  sostanze  e
degli agenti a cui ogni esposizione va vietata, limitata o sottoposta
ad  autorizzazione  o  controllo  dell'autorita'  o  delle  autorita'
competenti; vanno presi in considerazione  i  rischi  per  la  salute
causati all'esposizione simultanea a piu' sostanze o agenti; 
    c) l'instaurazione e l'applicazione di  procedure  relative  alla
dichiarazione degli infortuni sul  lavoro  e  dei  casi  di  malattie
professionali da parte dei datori di lavoro  e,  quando  appropriato,
degli istituti di assicurazione e degli  altri  organismi  o  persone
direttamente interessate; e  la  produzione  di  statistiche  annuali
sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 
    d) l'avvio di una inchiesta nel caso in  cui  un  infortunio  sul
lavoro, o un caso di malattia professionale o ogni altro  danno  alla
salute che sopraggiunge sul lavoro o in  rapporto  al  lavoro  sembri
riflettere situazioni gravi; 
    e) la pubblicazione annuale di informazioni sulle misure adottate
in applicazione della politica menzionata all'articolo  4  qui  sopra
nonche'  sugli  infortuni  sul   lavoro,   sui   casi   di   malattie
professionali e sugli altri danni alla salute che sopraggiungono  sul
lavoro o in rapporto al lavoro; 
    f) tenuto conto delle condizioni e delle possibilita'  nazionali,
l'introduzione o lo  sviluppo  di  sistemi  di  investigazione  degli
agenti chimici, fisici o biologici,  dal  punto  di  vista  del  loro
rischio per la salute dei lavoratori.