(Convenzione 155-art. 12)
                             Articolo 12 
 
  Andranno prese  misure,  conformemente  alla  legislazione  e  alla
prassi nazionale, perche'  le  persone  che  progettano,  fabbricano,
importano, mettono  in  circolazione  o  cedono  a  qualsiasi  titolo
macchinari, materiali o sostanze ad uso professionale: 
    a) si assicurino che, nella misura in cui cio' sia ragionevole  e
praticamente  realizzabile,  i  macchinari,  materiali   o   sostanze
interessate non presentino pericoli per  la  salute  e  la  sicurezza
delle persone che ne faranno un uso corretto; 
    b)   forniscano   informazioni   relative   all'installazione   e
all'utilizzo  corretto  dei  macchinari  e  dei  materiali,   all'uso
corretto delle sostanze, ai rischi presentati dai  macchinari  e  dai
materiali e alle caratteristiche pericolose delle sostanze  chimiche,
agenti o prodotti fisici e biologici, nonche' istruzioni sul modo  di
premunirsi dai rischi conosciuti; 
    c) intraprendano studi e ricerche o siano  al  corrente  in  ogni
altro modo dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche  e  tecniche
necessarie ad adempiere gli obblighi risultanti dai punti a) e b) qui
sopra.