Articolo 12 Andranno prese misure, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, perche' le persone che progettano, fabbricano, importano, mettono in circolazione o cedono a qualsiasi titolo macchinari, materiali o sostanze ad uso professionale: a) si assicurino che, nella misura in cui cio' sia ragionevole e praticamente realizzabile, i macchinari, materiali o sostanze interessate non presentino pericoli per la salute e la sicurezza delle persone che ne faranno un uso corretto; b) forniscano informazioni relative all'installazione e all'utilizzo corretto dei macchinari e dei materiali, all'uso corretto delle sostanze, ai rischi presentati dai macchinari e dai materiali e alle caratteristiche pericolose delle sostanze chimiche, agenti o prodotti fisici e biologici, nonche' istruzioni sul modo di premunirsi dai rischi conosciuti; c) intraprendano studi e ricerche o siano al corrente in ogni altro modo dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche necessarie ad adempiere gli obblighi risultanti dai punti a) e b) qui sopra.