(Convenzione 155-art. 15)
                             Articolo 15 
 
  1.  Per  assicurare   la   coerenza   della   politica   menzionata
all'articolo 4 qui sopra con le misure adottate  in  applicazione  di
questa  politica,  ogni   Membro   dovra',   dopo   aver   consultato
tempestivamente le organizzazioni piu' rappresentative dei datori  di
lavoro e  dei  lavoratori,  e,  se  del  caso,  gli  altri  organismi
appropriati, adottare disposizioni conforme alle  condizioni  e  alla
prassi nazionale, per assicurare il coordinamento necessario  tra  le
diverse autorita' e i diversi organismi incaricati  di  dare  effetto
alle parti II e III della Convenzione. 
  2. Ogniqualvolta lo richiedano le circostanze e  lo  permettano  le
condizioni  e  la  prassi  nazionale,  queste  disposizioni  dovranno
comportare l'istituzione di un organo centrale.