Articolo 15 1. Per assicurare la coerenza della politica menzionata all'articolo 4 qui sopra con le misure adottate in applicazione di questa politica, ogni Membro dovra', dopo aver consultato tempestivamente le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, e, se del caso, gli altri organismi appropriati, adottare disposizioni conforme alle condizioni e alla prassi nazionale, per assicurare il coordinamento necessario tra le diverse autorita' e i diversi organismi incaricati di dare effetto alle parti II e III della Convenzione. 2. Ogniqualvolta lo richiedano le circostanze e lo permettano le condizioni e la prassi nazionale, queste disposizioni dovranno comportare l'istituzione di un organo centrale.