(Convenzione 155-art. 16)
                             Articolo 16 
 
  1. I datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di  assicurare  che,
per quanto ragionevole  e  praticamente  realizzabile,  i  luoghi  di
lavoro, i macchinari, i materiali e i procedimenti  lavorativi  sotto
il loro controllo non presentino rischi per la salute e la  sicurezza
dei lavoratori. 
  2. I datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di  assicurare  che,
per quanto ragionevole e praticamente  realizzabile,  le  sostanze  e
agenti chimici, fisici  e  biologici  sotto  il  loro  controllo  non
presentino  rischi  per  la  salute  qualora  venga   garantita   una
protezione adeguata. 
  3. I datori di lavoro avranno l'obbligo  di  fornire,  in  caso  di
bisogno, indumenti  e  attrezzature  di  protezione  appropriati  per
prevenire i rischi di infortuni o gli effetti dannosi per la  salute,
per quanto ragionevole e praticamente realizzabile.