Articolo 16 1. I datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di assicurare che, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile, i luoghi di lavoro, i macchinari, i materiali e i procedimenti lavorativi sotto il loro controllo non presentino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2. I datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di assicurare che, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile, le sostanze e agenti chimici, fisici e biologici sotto il loro controllo non presentino rischi per la salute qualora venga garantita una protezione adeguata. 3. I datori di lavoro avranno l'obbligo di fornire, in caso di bisogno, indumenti e attrezzature di protezione appropriati per prevenire i rischi di infortuni o gli effetti dannosi per la salute, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile.