(Convenzione 155-art. 19)
                             Articolo 19 
 
  Andranno prese  disposizioni  a  livello  dell'impresa  secondo  le
quali: 
    a)  i  lavoratori,  nel  quadro  del  loro  lavoro,  coopereranno
all'adempimento degli obblighi che spettano al datore di lavoro; 
    b) i rappresentanti dei lavoratori nell'impresa coopereranno  con
il datore di lavoro per tutto  cio'  che  riguarda  la  salute  e  la
sicurezza sul lavoro; 
    c) i rappresentanti dei lavoratori nell'impresa  riceveranno  una
informazione sufficiente relativa alle misure adottate dal datore  di
lavoro  per  garantire  la  salute  e  la  sicurezza;  essi  potranno
consultare le loro  organizzazioni  rappresentative  a  proposito  di
questa  informazione,  a  condizione   di   non   divulgare   segreti
commerciali; 
    d) i lavoratori e i loro rappresentanti nell'impresa  riceveranno
una formazione adeguata per quanto riguarda la salute e la  sicurezza
sul lavoro; 
    e) i lavoratori o i loro rappresentanti e, a seconda dei casi, le
loro organizzazioni rappresentative nell'impresa  saranno  abilitati,
conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, ad esaminare
ogni aspetto della salute e della sicurezza legato al proprio  lavoro
e verranno consultati dal datore di lavoro a tale proposito;  a  tale
fine, si potra' richiede, di comune accordo, il parere di consiglieri
tecnici esterni all'impresa; 
    f) il lavoratore segnalera' immediatamente al  proprio  superiore
gerarchico diretto  ogni  situazione  che  egli  sia  ragionevolmente
giustificato a considerare come rappresentare un pericolo imminente e
grave per la propria vita o salute; in caso di bisogno,  fintantoche'
il datore di lavoro non avra' adottato eventuali misure necessarie  a
porre rimedio alla situazione, egli non potra' chiedere ai lavoratori
di riprendere il lavoro in una situazione  nella  quale  persisti  un
pericolo imminente e grave per la vita o la salute.