Articolo 19 Andranno prese disposizioni a livello dell'impresa secondo le quali: a) i lavoratori, nel quadro del loro lavoro, coopereranno all'adempimento degli obblighi che spettano al datore di lavoro; b) i rappresentanti dei lavoratori nell'impresa coopereranno con il datore di lavoro per tutto cio' che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro; c) i rappresentanti dei lavoratori nell'impresa riceveranno una informazione sufficiente relativa alle misure adottate dal datore di lavoro per garantire la salute e la sicurezza; essi potranno consultare le loro organizzazioni rappresentative a proposito di questa informazione, a condizione di non divulgare segreti commerciali; d) i lavoratori e i loro rappresentanti nell'impresa riceveranno una formazione adeguata per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro; e) i lavoratori o i loro rappresentanti e, a seconda dei casi, le loro organizzazioni rappresentative nell'impresa saranno abilitati, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, ad esaminare ogni aspetto della salute e della sicurezza legato al proprio lavoro e verranno consultati dal datore di lavoro a tale proposito; a tale fine, si potra' richiede, di comune accordo, il parere di consiglieri tecnici esterni all'impresa; f) il lavoratore segnalera' immediatamente al proprio superiore gerarchico diretto ogni situazione che egli sia ragionevolmente giustificato a considerare come rappresentare un pericolo imminente e grave per la propria vita o salute; in caso di bisogno, fintantoche' il datore di lavoro non avra' adottato eventuali misure necessarie a porre rimedio alla situazione, egli non potra' chiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro in una situazione nella quale persisti un pericolo imminente e grave per la vita o la salute.