(Convenzione 155-art. 2)
                             Articolo 2 
 
  1. La presente Convenzione si applica a tutti  i  lavoratori  nelle
branche di attivita' economica coperte. 
  2. Un Membro che ratifica la presente Convenzione puo',  dopo  aver
consultato  tempestivamente  le  organizzazioni  rappresentative  dei
datori di lavoro e dei lavoratori interessate, escludere totalmente o
parzialmente dal  proprio  ambito  di  applicazione  alcune  limitate
categorie di lavoratori qualora l'applicazione  della  Convenzione  a
queste categorie susciti problemi speciali di natura sostanziale. 
  3. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione dovra', nel suo
primo rapporto sull'applicazione della Convenzione da  presentare  in
virtu'  dell'articolo  22  della   Costituzione   dell'Organizzazione
Internazionale del Lavoro, indicare, con le motivazioni, le categorie
limitate di lavoratori  che  sono  state  oggetto  di  esclusione  in
applicazione del paragrafo 2 qui sopra, e  esporre,  negli  ulteriori
rapporti, ogni progresso compiuto verso una piu' ampia applicazione.