(Convenzione 155-art. 20)
                             Articolo 20 
 
  La cooperazione tra datori  di  lavoro  e  lavoratori  e/o  i  loro
rappresentanti nell'impresa  dovra'  essere  un  elemento  essenziale
delle disposizioni prese in relazione all'organizzazione e  ad  altre
materie, in applicazione degli articoli 16 a 19 qui sopra.