(Convenzione 155-art. 4)
                             Articolo 4 
 
  1. Alla luce  delle  condizioni  e  della  prassi  nazionale  e  in
consultazione con le organizzazioni piu' rappresentative  dei  datori
di lavoro e dei lavoratori, ogni Membro dovra' definire,  mettere  in
applicazione e  riesaminare  periodicamente  una  politica  nazionale
coerente in materia di salute,  di  sicurezza  dei  lavoratori  e  di
ambiente di lavoro. 
  2. Lo scopo di questa politica sara' di prevenire gli infortuni e i
danni alla salute che risultano dal lavoro, che sono legati al lavoro
o che sopraggiungono nel corso del lavoro,  riducendo  al  minimo  le
cause di rischio inerenti all'ambiente di lavoro, nella misura in cui
cio' sia ragionevole e praticamente realizzabile.