Articolo 4 1. Alla luce delle condizioni e della prassi nazionale e in consultazione con le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, ogni Membro dovra' definire, mettere in applicazione e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro. 2. Lo scopo di questa politica sara' di prevenire gli infortuni e i danni alla salute che risultano dal lavoro, che sono legati al lavoro o che sopraggiungono nel corso del lavoro, riducendo al minimo le cause di rischio inerenti all'ambiente di lavoro, nella misura in cui cio' sia ragionevole e praticamente realizzabile.