(Convenzione 155-art. 5)
                             Articolo 5 
 
  La politica menzionata all'articolo 4 dovra' tener conto dei grandi
ambiti di azione  indicati  qui  sotto,  nella  misura  in  cui  essi
influiscono  sulla  salute,  sulla   sicurezza   dei   lavoratori   e
sull'ambiente di lavoro: 
    a) la progettazione, il collaudo,  la  scelta,  la  sostituzione,
l'istallazione,  l'adattamento,  l'utilizzo  e  la  manutenzione  dei
componenti materiali del lavoro (luogo di lavoro, ambiente di lavoro,
strumenti, macchinari e materiali, sostanze e agenti chimici,  fisici
e biologici, procedimenti lavorativi); 
    b) i legami esistenti tra i componenti materiali del lavoro e  le
persone che eseguono o supervisionano il lavoro nonche' l'adattamento
dei   macchinari,   dei   materiali,    del    tempo    di    lavoro,
dell'organizzazione del lavoro e  dei  procedimenti  lavorativi  alle
capacita' fisiche e mentali dei lavoratori; 
    c) la formazione e la  formazione  complementare  necessaria,  le
qualifiche e la motivazione delle persone  che  intervengono,  ad  un
titolo o ad un altro, perche' vengano conseguiti livelli di salute  e
di sicurezza sufficienti; 
    d) la comunicazione e la cooperazione  a  livello  di  gruppo  di
lavoro e d'impresa e a tutti gli altri livelli  appropriati  fino  al
livello nazionale incluso; 
    e) la protezione dei lavoratori e dei loro rappresentanti  contro
ogni misura disciplinare consecutiva ad azioni da loro  effettuate  a
buon diritto conformemente alla politica  menzionata  all'articolo  4
qui sopra.