(Convenzione 155-art. 8)
                             Articolo 8 
 
  Ogni Membro dovra', per via legislativa,  regolamentazione  o  ogni
altro metodo conforme alle condizioni e alla prassi nazionale,  e  in
consultazione con le organizzazioni  rappresentative  dei  datori  di
lavoro e dei lavoratori interessate, adottare  le  misure  necessarie
per dare effetto all'articolo 4 qui sopra.