(Protocollo 155-art. 1)
Protocollo 155 
 
PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA  DEI
                         LAVORATORI DEL 1981 
 
                               ______ 
   1 Traduzione italiana non ufficiale a  cura  dell'Ufficio  ILO  di
Roma. 
 
  La  Conferenza  Generale  dell'Organizzazione  Internazionale   del
Lavoro 
  Convocata a Ginevra dal Consiglio di  amministrazione  dell'Ufficio
Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 3 giugno 2002 nella sua
novantesima sessione; 
  Prendendo  nota   delle   disposizioni   dell'articolo   11   della
Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981  (qui
di seguito « la Convenzione ») che prevede in particolare che: 
  « Per dare effetto alla politica menzionata all'articolo  4  [...],
l'autorita'  o  le  autorita'  competenti  dovranno  progressivamente
assicurare le funzioni seguenti: 
  [...] 
  c) l'instaurazione e  l'applicazione  di  procedure  relative  alla
dichiarazione degli infortuni sul  lavoro  e  dei  casi  di  malattie
professionali da parte dei datori di lavoro  e,  quando  appropriato,
degli istituti di assicurazione e degli  altri  organismi  o  persone
direttamente interessate; e  la  produzione  di  statistiche  annuali
sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 
  [...] 
  e) la pubblicazione annuale di informazioni sulle  misure  adottate
in applicazione della politica menzionata all'articolo  4  qui  sopra
nonche' sugli infortuni sul lavoro, i casi di malattie  professionali
e gli altri danni alla salute che  sopraggiungono  sul  lavoro  o  in
rapporto al lavoro»; 
  Considerando il bisogno di rafforzare le procedure di registrazione
e di dichiarazione  degli  infortuni  sul  lavoro  e  delle  malattie
professionali allo scopo di promuovere l'armonizzazione  dei  sistemi
di registrazione e di dichiarazione, di identificarne le cause  e  di
elaborare misure preventive; 
  Avendo  deciso  di  adottare   diverse   proposte   relative   alla
registrazione e alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali, questione che  costituisce  il  quinto  punto
all'ordine del giorno della sessione; 
  Avendo deciso che tali proposte avranno la forma di  un  protocollo
relativo alla Convenzione sulla salute e la sicurezza dei  lavoratori
del  1981,  adotta,  oggi  venti  giugno  duemiladue,  il  protocollo
seguente che verra' denominato  Protocollo  del  2002  relativo  alla
convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981. 
 
                             Articolo 1 
 
  Ai fini del presente Protocollo: 
    a)  l'espressione  «infortunio   sul   lavoro»   significa   ogni
infortunio sopraggiunto al lavoro o in occasione  del  lavoro  e  che
abbia causato lesioni mortali o non mortali; 
    b) l'espressione «malattia professionale» significa ogni malattia
contratta  in  seguito  ad  una  esposizione  a  fattori  di  rischio
risultanti da una attivita' professionale; 
    c)  l'espressione  «evento  pericoloso»  significa  ogni   evento
facilmente  identificabile  secondo   la   definizione   data   dalla
legislazione nazionale,  e  che  potrebbe  essere  causa  di  lesioni
corporee o danni alla salute  presso  le  persone  al  lavoro  o  nel
pubblico; 
    d) l'espressione «infortunio durante il tragitto» significa  ogni
infortunio avente causato la morte o lesioni  corporee,  sopraggiunto
durante il tragitto diretto tra il luogo di lavoro e: 
      i)  il  luogo  di  residenza  principale   o   secondaria   del
lavoratore; o 
      ii) il luogo dove il  lavoratore  assume  abitualmente  i  suoi
pasti; o 
      iii) il luogo dove il lavoratore  riceve  abitualmente  il  suo
salario.