(Protocollo 155-art. 2)
                             Articolo 2 
 
  L'autorita'    competente    dovra',    per    via     legislativa,
regolamentazione o ogni altro metodo conforme alle condizioni e  alle
prassi nazionali, e in consultazione con le organizzazioni dei datori
di  lavoro  e  dei  lavoratori  piu'   rappresentative   interessate,
stabilire e riesaminare periodicamente le regole e procedure volte a: 
    a) la registrazione degli infortuni sul  lavoro,  delle  malattie
professionale e, quando appropriato, degli eventi  pericolosi,  degli
infortuni durante il tragitto e degli altri casi di malattia  di  cui
si sospetta l'origine professionale; 
    b) la dichiarazione degli infortuni sul  lavoro,  delle  malattie
professionali e, quando appropriato, degli eventi  pericolosi,  degli
infortuni durante il tragitto e degli altri casi di malattia  di  cui
si sospetta l'origine professionale.