Articolo 2 L'autorita' competente dovra', per via legislativa, regolamentazione o ogni altro metodo conforme alle condizioni e alle prassi nazionali, e in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori piu' rappresentative interessate, stabilire e riesaminare periodicamente le regole e procedure volte a: a) la registrazione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionale e, quando appropriato, degli eventi pericolosi, degli infortuni durante il tragitto e degli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale; b) la dichiarazione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e, quando appropriato, degli eventi pericolosi, degli infortuni durante il tragitto e degli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale.