Articolo 3 Le regole e procedure di registrazione dovranno definire: a) la responsabilita' dei datori di lavoro: i) di registrare gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e, quando appropriato, gli eventi pericolosi, gli infortuni durante il tragitto e gli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale; ii) di fornire informazioni adeguate ai lavoratori e ai loro rappresentanti sui meccanismi di registrazione; iii) di assicurare la gestione adeguata di queste registrazioni e il loro utilizzo al fine di stabilire misure preventive; iv) di astenersi di adottare misure disciplinari o di ritorsione nei confronti di un lavoratore che segnala un infortunio sul lavoro, una malattia professionale, un evento pericoloso, un incidente durante il tragitto o un caso di malattia di cui si sospetta l'origine professionale; b) le informazioni da registrare; c) la durata di conservazione delle registrazioni; d) le misure volte ad assicurare la riservatezza dei dati personali e medici in possesso del datore di lavoro, in conformita' alla legislazione, alla regolamentazione, alle condizioni e alle prassi nazionali.