(Protocollo 155-art. 9)
                             Articolo 9 
 
  1. Ogni Membro  che  ha  ratificato  il  presente  Protocollo  puo'
denunciarlo ad ogni momento in cui la Convenzione stessa e' aperta  a
denuncia, in  conformita'  al  suo  articolo  25,  mediante  un  atto
comunicato al  Direttore  Generale  dell'Ufficio  Internazionale  del
Lavoro e da quest'ultimo registrato. 
  2. La denuncia della Convenzione, in conformita'  al  suo  articolo
25, da parte di un Membro che ha ratificato  il  presente  Protocollo
comportera' di diritto la denuncia di questo Protocollo. 
  3. Ogni denuncia effettuata in conformita' ai paragrafi 1 o  2  del
presente  articolo  avra'  effetto  un   anno   dopo   la   data   di
registrazione.