(Convenzione 187-art. 1)
Convenzione 187 
 
                 CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE 
            PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 
 
                               ______ 
   1 Traduzione italiana non ufficiale, a cura  dell'Ufficio  ILO  di
Roma. 
 
  La  Conferenza  generale  dell'Organizzazione  Internazionale   del
Lavoro, 
  Convocata a Ginevra dal Consiglio di  amministrazione  dell'Ufficio
Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 31 maggio 2006,  nella
sua novantacinquesima sessione; 
  Riconoscendo l'estensione della diffusione a livello mondiale delle
lesioni e malattie  professionali  e  dei  decessi  riconducibili  al
lavoro nonche' la necessita' di perseguire l'azione volta  a  ridurre
tali fenomeni; 
  Ricordando che la protezione  dei  lavoratori  contro  le  malattie
generali o professionali e  gli  incidenti  riconducibili  al  lavoro
figura  tra  gli  obiettivi  dell'Organizzazione  Internazionale  del
Lavoro cosi' come enunciati nella sua Costituzione; 
  Riconoscendo che le lesioni e malattie professionali  e  i  decessi
riconducibili al lavoro hanno un effetto negativo sulla produttivita'
e sullo sviluppo economico e sociale; 
  Prendendo  nota  del  paragrafo  III  g)  della  Dichiarazione   di
Filadelfia, secondo  la  quale  l'Organizzazione  Internazionale  del
Lavoro ha il solenne obbligo di assecondare,  nelle  diverse  nazioni
del  mondo,  l'attuazione  di  programmi  volti  a   realizzare   una
protezione adeguata della vita e della salute dei lavoratori in tutte
le occupazioni; 
  Tenendo presente la Dichiarazione dell'ILO relativa ai  principi  e
ai diritti fondamentali nel lavoro e il suo seguito del 1998; 
  Prendendo nota  della  Convenzione  (n.  155)  sulla  salute  e  la
sicurezza dei lavoratori del 1981 e la Raccomandazione (n. 164) sulla
salute e  la  sicurezza  dei  lavoratori  del  1981,  e  degli  altri
strumenti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro rilevanti per
il quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro; 
  Ricordando che la promozione della sicurezza  e  della  salute  sul
lavoro fa parte del programma dell'Organizzazione Internazionale  del
Lavoro per un lavoro dignitoso per tutti; 
  Ricordando  le  conclusioni  relative  alle   attivita'   normative
dell'ILO in materia di  sicurezza  e  di  salute  sul  lavoro  -  una
strategia  globale,  adottate  dalla  Conferenza  Internazionale  del
Lavoro nella sua 91ª  sessione  (2003),  in  particolare  per  quanto
riguarda l'obiettivo  di  vigilare  a  che  venga  riconosciuta  alla
sicurezza e alla salute sul lavoro una priorita' a livello nazionale; 
  Sottolineando l'importanza  di  promuovere  in  modo  continuo  una
cultura della prevenzione nazionale in  materia  di  sicurezza  e  di
salute; 
  Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla  sicurezza
e alla salute sul lavoro, questione che costituisce il  quarto  punto
all'ordine del giorno della sessione; 
  Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma  di  una
convenzione internazionale, adotta, oggi quindici giugno  duemilasei,
la seguente convenzione che verra' denominata Convenzione sul  quadro
promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2006. 
 
                             Articolo 1 
 
  Ai fini della presente Convenzione: 
    a)  l'espressione  «politica  nazionale»  significa  la  politica
nazionale relativa alla sicurezza e alla  salute  sul  lavoro  e  nel
luogo di lavoro definita in conformita' ai principi  dell'articolo  4
della Convenzione (n. 155) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori
del 1981; 
    b) l'espressione «sistema nazionale di  salute  e  sicurezza  sul
lavoro» oppure «sistema  nazionale»  significa  l'infrastruttura  che
costituisce il quadro  principale  per  l'attuazione  della  politica
nazionale e dei programmi nazionali di  sicurezza  e  di  salute  sul
lavoro; 
    c) l'espressione «programma nazionale di sicurezza  e  di  salute
sul lavoro» oppure «programma  nazionale»  significa  ogni  programma
nazionale che include obiettivi da realizzare secondo  un  calendario
predefinito, priorita' e  mezzi  di  azione  stabiliti  in  vista  di
migliorare la  salute  e  la  sicurezza  sul  lavoro,  nonche'  mezzi
destinati a valutare i progressi; 
    d) l'espressione «cultura nazionale di prevenzione in materia  di
sicurezza e di salute» significa una cultura nella quale  il  diritto
ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre viene rispettato a tutti  i
livelli, dove il governo, i  datori  di  lavoro  e  i  lavoratori  si
impegnano attivamente per assicurare un ambiente di lavoro  sicuro  e
salubre attraverso un sistema di diritti,  di  responsabilita'  e  di
obblighi definiti, e dove viene riconosciuta la massima priorita'  al
principio di prevenzione.