(Convenzione 187-art. 13)
 
                             Articolo 13 
 
  1. Qualora la  Conferenza  adotti  una  nuova  convenzione  recante
revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che
la nuova convenzione non disponga diversamente: 
    a) la ratifica ad opera di  un  Membro  della  nuova  convenzione
riveduta comporterebbe di  diritto,  malgrado  l'articolo  9  di  cui
sopra, un'immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione
che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore; 
    b) a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  nuova
convenzione riveduta, la presente Convenzione  cesserebbe  di  essere
aperta alla ratifica dei Membri. 
  2. La presente Convenzione rimarra' in ogni caso  in  vigore  nella
sua forma e tenore per i Membri che l'abbiano ratificata  e  che  non
ratificheranno la convenzione riveduta.