(Convenzione 187-art. 2)
 
                             Articolo 2 
 
  1. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione deve promuovere
il miglioramento continuo della sicurezza e della salute  sul  lavoro
per prevenire le lesioni e le  malattie  professionali  e  i  decessi
riconducibili al lavoro attraverso  l'elaborazione  di  una  politica
nazionale, di un sistema nazionale e di un  programma  nazionale,  in
consultazione con le  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori piu' rappresentative. 
  2.  Ogni  Membro  deve  adottare  misure  attive   per   realizzare
progressivamente un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso un
sistema nazionale e dei programmi nazionali di sicurezza e di  salute
sul lavoro, tenendo conto  dei  principi  enunciati  negli  strumenti
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) rilevanti per  il
quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro. 
  3. Ogni Membro deve valutare periodicamente quali misure potrebbero
essere adottate per la ratifica delle convenzioni rilevanti  dell'ILO
relative alla sicurezza e alla salute sul  lavoro,  in  consultazione
con le organizzazioni dei datori di  lavoro  e  dei  lavoratori  piu'
rappresentative.