Articolo 4 1. Ogni Membro deve stabilire, mantenere, sviluppare progressivamente e riesaminare periodicamente un sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori piu' rappresentative. 2. Il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro deve includere, in particolare: a) la legislazione, i contratti collettivi e ogni altro strumento rilevante in materia di sicurezza e di salute sul lavoro; b) una o piu' autorita', o uno o piu' organismi, responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nominati in conformita' alla legislazione e alla prassi nazionali; c) meccanismi volti ad assicurare il rispetto della legislazione nazionale, ivi compresi i sistemi di ispezione; d) misure volte a promuovere, a livello di impresa, la cooperazione tra la direzione, i lavoratori e i loro rappresentanti, in quanto elementi essenziali di prevenzione sul luogo di lavoro. e) 3. Il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro deve includere, a seconda: f) uno o piu' organi consultivi nazionali tripartiti competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro; g) servizi di informazione e servizi consultivi in materia di sicurezza e di salute sul lavoro; h) l'offerta di una formazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro; i) servizi sanitari sul lavoro, in conformita' alla legislazione e alla prassi nazionali; j) la ricerca in materia di sicurezza e di salute sul lavoro; k) un meccanismo di raccolta e di analisi dei dati sulle lesioni e le malattie professionali, tenendo conto degli strumenti rilevanti dell'ILO; l) disposizioni per la collaborazione tra i sistemi di assicurazione o di sicurezza sociale che coprono le lesioni e le malattie professionali; m) meccanismi di sostegno per il miglioramento progressivo delle condizioni di sicurezza e di salute sul lavoro nelle micro-imprese, le piccole e medie imprese, e l'economia informale.