(Convenzione 187-art. 5)
 
                             Articolo 5 
 
  1. Ogni Membro deve elaborare,  attuare,  controllare,  valutare  e
riesaminare periodicamente un programma nazionale di sicurezza  e  di
salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei  datori
di lavoro e dei lavoratori piu' rappresentative. 
  2. Il programma nazionale deve: 
    a) promuovere lo sviluppo di una culture nazionale di prevenzione
in materia di sicurezza e di salute; 
    b)  contribuire  alla  protezione  dei  lavoratori  eliminando  o
riducendo al minimo, nella misura  in  cui  cio'  sia  ragionevole  e
praticamente realizzabile, i pericoli e i rischi legati al lavoro, in
conformita' alla legislazione e alla prassi nazionali, per  prevenire
le lesioni e le malattie professionali e i decessi  riconducibili  al
lavoro, e promuovere la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. 
    c) essere elaborato e riesaminato in base ad  una  analisi  della
situazione nazionale in materia di sicurezza e di salute sul  lavoro,
includendo una analisi del sistema nazionale di sicurezza e di salute
sul lavoro; 
    d) prevedere obiettivi, scopi e indicatori di progresso; 
    e) essere sostenuto, ove possibile, da altri  programmi  e  piani
nazionali complementari che aiuteranno a raggiungere progressivamente
l'obiettivo di un luogo di lavoro sicuro e salubre. 
  3. Il programma nazionale deve ricevere  ampia  diffusione  e,  per
quanto possibile, deve ricevere il sostegno delle piu' alte autorita'
nazionali che provvederanno anche al suo avvio.