(Convenzione 187-art. 9)
 
                             Articolo 9 
 
  1. Ogni Membro che  ha  ratificato  la  presente  Convenzione  puo'
denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data  di
entrata in  vigore  iniziale  della  convenzione,  mediante  un  atto
comunicato al  Direttore  Generale  dell'Ufficio  Internazionale  del
Lavoro e da quest'ultimo registrato. La  denuncia  avra'  effetto  un
anno dopo la data di registrazione. 
  2. Ogni Membro che ha ratificato la  presente  Convenzione  e  che,
nell'arco di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui
al paragrafo precedente, non si avvale  della  facolta'  di  denuncia
prevista dal presente articolo sara' vincolato per un  nuovo  periodo
di dieci anni ed in seguito potra' denunciare la presente Convenzione
allo scadere  di  ciascun  periodo  di  dieci  anni  alle  condizioni
previste nel presente articolo.