Art. 10 
 
Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale  per
  la sicurezza delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture  stradali  e
  autostradali 
 
  1.  Al  fine   di   consentire   l'immediata   operativita'   degli
investimenti sulle reti di trasporto realizzati anche  in  attuazione
delle relative misure del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza
(PNRR), potenziando lo svolgimento dei connessi servizi autorizzativi
e di vigilanza di competenza dell'Agenzia nazionale per la  sicurezza
delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture  stradali  e   autostradali
(ANSFISA), il personale trasferito alla medesima  Agenzia,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge  10  settembre  2021,  n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2021,  n.
156, gia' inquadrato  presso  l'Amministrazione  di  provenienza  con
qualifica di Funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo
svolgimento delle citate attivita' di verifica e  di  autorizzazione,
puo' essere inquadrato, ai sensi del comma 2 del  presente  articolo,
nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione  economica
prima, della medesima Agenzia. 
  2. Il contingente massimo del personale da inquadrare, le modalita'
di  inquadramento,  nel  rispetto  dell'articolo   35   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'  i  relativi  criteri  e
requisiti per l'inquadramento in conformita' alla vigente  disciplina
contrattuale  per  l'accesso  all'area   dei   professionisti,   sono
determinati con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione
e dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. All'inquadramento  di
cui  al  primo  periodo  si  procede  mediante  rimodulazione   della
dotazione organica di ANSFISA. Il decreto di cui  al  presente  comma
stabilisce anche la variazione dei fondi  per  il  finanziamento  del
trattamento accessorio delle categorie di personale interessate dalla
rimodulazione  della  dotazione  organica,  assicurando  l'invarianza
della spesa complessiva. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  articolo
l'Agenzia provvede, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, e nei limiti delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.