Art. 10 Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali 1. Al fine di consentire l'immediata operativita' degli investimenti sulle reti di trasporto realizzati anche in attuazione delle relative misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), potenziando lo svolgimento dei connessi servizi autorizzativi e di vigilanza di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), il personale trasferito alla medesima Agenzia, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, gia' inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle citate attivita' di verifica e di autorizzazione, puo' essere inquadrato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, della medesima Agenzia. 2. Il contingente massimo del personale da inquadrare, le modalita' di inquadramento, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' i relativi criteri e requisiti per l'inquadramento in conformita' alla vigente disciplina contrattuale per l'accesso all'area dei professionisti, sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'inquadramento di cui al primo periodo si procede mediante rimodulazione della dotazione organica di ANSFISA. Il decreto di cui al presente comma stabilisce anche la variazione dei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio delle categorie di personale interessate dalla rimodulazione della dotazione organica, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'Agenzia provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.