Art. 12 
 
  Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  il  rafforzamento   della   capacita'
organizzativa del Ministero della  cultura  e  garantire  l'efficacia
delle relative azioni, la dotazione organica del  medesimo  Ministero
e' incrementata di cento unita' di  personale  non  dirigenziale,  da
inquadrare nell'ambito dell'area delle  elevate  professionalita'.  A
tali fini, il Ministero della cultura e' autorizzato ad assumere  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente
pari a cento unita' di  personale  non  dirigenziale,  da  inquadrare
nell'ambito dell'area delle  elevate  professionalita',  mediante  lo
svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo
esperimento delle procedure di mobilita', per una quota non inferiore
al cinquanta per cento, e per la  restante  quota  tramite  procedure
comparative secondo le modalita' di cui all'articolo 52, comma 1-bis,
quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e,  in
ogni caso, nel rispetto delle disposizioni  contenute  nei  contratti
collettivi nazionali di lavoro. 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 52, comma  1-bis,  ultimo  periodo,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzata una  spesa  pari  a
600.000 euro per l'anno  2023  per  lo  svolgimento  delle  procedure
concorsuali e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno  2024.  Ai
relativi oneri, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.