Art. 15 Disposizioni in materia di accesso in magistratura 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «nei» e' sostituita dalla seguente: «almeno» e le parole «antecedenti l'» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'»; b) al comma 1-bis, dopo la parola: «conseguito» e' inserita la seguente: «almeno»; c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati anche componenti supplenti in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. 1-quater. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono piu' di duemila, la commissione e' integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitre' magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente.» d) al comma 2, dopo le parole: «componenti della commissione» sono inserite le seguenti: «o di supplenti»; e) al comma 3, dopo le parole: «elaborati scritti;» sono inserite le seguenti: «nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacita' di sintesi e alla capacita' di inquadramento teorico-sistematico.» e le parole «i criteri per la valutazione delle prove orali» sono sostituite dalle seguenti «I criteri per la valutazione delle prove orali»; f) al comma 4, dopo le parole: «altri componenti» sono inserite le seguenti: «, effettivi o supplenti,»; g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Nel caso di cui al comma 1-quater il presidente forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare.». 2. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente: «otto»; b) al comma 2, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «dieci»; c) al comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il presidente trasmette mensilmente al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione riassuntiva contenente il numero delle sedute settimanali tenute, specificando se e' rispettata l'indicazione del comma 3 e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonche' il numero dei candidati esaminati, specificando se e' rispettata l'indicazione del comma 7, e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto.»; d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Qualora dalla relazione di cui al comma 8 non risultano rispettate le indicazioni di cui ai commi 3 e 7, il presidente ha l'onere di apprestare ogni intervento idoneo a garantirne il rispetto, anche provvedendo ai sensi del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6 oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 6-bis, quattro sottocommissioni. In questi stessi casi, la commissione puo' essere integrata, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all'articolo 5, comma 1-ter che non siano gia' stati nominati componenti della commissione. I membri supplenti sono informati dal presidente dei criteri di valutazione adottati.» 3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 89.000 annui a decorrere dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.