Art. 15 
 
         Disposizioni in materia di accesso in magistratura 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5  aprile  2006,  n.  160
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: «nei»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«almeno» e le parole «antecedenti l'» sono sostituite dalle seguenti:
«prima dell'»; 
    b) al comma 1-bis, dopo la parola: «conseguito»  e'  inserita  la
seguente: «almeno»; 
    c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
      «1-ter. Con il decreto di cui al comma 1  sono  nominati  anche
componenti supplenti in misura pari a dieci  magistrati  che  abbiano
conseguito almeno la terza valutazione  di  professionalita',  a  tre
professori universitari  di  ruolo  titolari  di  insegnamenti  nelle
materie  oggetto  di  esame,  nominati  su  proposta  del   Consiglio
universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo  speciale
dei patrocinanti dinanzi alle  magistrature  superiori,  nominati  su
proposta del Consiglio nazionale forense. 
      1-quater. Se i candidati che hanno portato a termine  la  prova
scritta sono piu' di duemila, la commissione e' integrata  nella  sua
composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero
di ventitre' magistrati, di sei professori universitari e di  quattro
avvocati, oltre il presidente.» 
    d) al comma 2, dopo le  parole:  «componenti  della  commissione»
sono inserite le seguenti: «o di supplenti»; 
    e) al comma 3, dopo le parole: «elaborati scritti;» sono inserite
le seguenti: «nel definire i  criteri  per  la  valutazione  omogenea
degli elaborati scritti deve essere  dato  particolare  rilievo  alla
chiarezza espositiva, alla capacita' di sintesi e alla  capacita'  di
inquadramento teorico-sistematico.» e le parole  «i  criteri  per  la
valutazione delle prove orali»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «I
criteri per la valutazione delle prove orali»; 
    f) al comma 4, dopo le parole: «altri componenti»  sono  inserite
le seguenti: «, effettivi o supplenti,»; 
    g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      «6-bis. Nel caso di cui al comma 1-quater il  presidente  forma
per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna,
secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare.». 
  2. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: «nove» e'  sostituita  dalla  seguente:
«otto»; 
    b) al comma 2, la parola: «dodici» e' sostituita dalla  seguente:
«dieci»; 
    c) al comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il
presidente trasmette mensilmente al Ministro  della  giustizia  e  al
Consiglio superiore  della  magistratura  una  relazione  riassuntiva
contenente il numero delle sedute settimanali tenute, specificando se
e' rispettata l'indicazione del comma  3  e,  in  caso  negativo,  le
ragioni  del  mancato  rispetto,  nonche'  il  numero  dei  candidati
esaminati, specificando se e' rispettata l'indicazione del  comma  7,
e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto.»; 
    d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Qualora dalla
relazione di cui al comma 8 non risultano rispettate  le  indicazioni
di cui ai commi 3 e 7, il presidente ha l'onere  di  apprestare  ogni
intervento idoneo a garantirne  il  rispetto,  anche  provvedendo  ai
sensi del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni  ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma  6  oppure,  nel
caso previsto dall'articolo 5, comma 6-bis, quattro sottocommissioni.
In questi stessi casi, la commissione puo' essere integrata,  con  le
modalita' di cui  all'articolo  5,  comma  1,  attingendo  ai  membri
supplenti individuati a sensi all'articolo 5,  comma  1-ter  che  non
siano gia' stati nominati  componenti  della  commissione.  I  membri
supplenti sono informati dal presidente dei  criteri  di  valutazione
adottati.» 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
euro 89.000 annui a decorrere dal  2023,  cui  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  Programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.