Art. 16 
 
   Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura 
 
  1. All'articolo 1, comma 7,  del  decreto  legislativo  30  gennaio
2006, n. 26, dopo le parole «a carico dalla Scuola» sono aggiunte  le
seguenti: «e, in attesa di  specifica  disposizione  contrattuale  ai
sensi dell'articolo 2, comma 3,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e' costituito da un'indennita'  di  funzione  in  quota
fissa,  da  corrispondersi  mensilmente  e  in  quota  variabile,  da
corrispondersi annualmente, all'esito  del  processo  di  valutazione
della  performance   individuale,   da   considerarsi   integralmente
sostitutiva  degli  emolumenti  accessori  attualmente  previsti,  ad
eccezione dei buoni pasto. Con decreto del Ministro della  giustizia,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure  nonche'
le modalita' di erogazione della predetta  indennita',  nel  rispetto
dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia  di
trattamento  economico   accessorio   dei   dipendenti   pubblici   e
nell'ambito delle risorse  disponibili  nel  bilancio  annuale  della
Scuola. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia  e'
proporzionalmente  ridotto  in  relazione  al  numero  di  unita'  di
personale assegnato alla Scuola Superiore della Magistratura. 
  2. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di euro 269.355 per l'anno 2023 e a  regime  cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  Missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della  giustizia.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi  istituzionali
del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto
Ministero e' istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000  di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno  o
piu'  decreti  ministeriali,  ai  cui  oneri  si  provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.
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