Art. 17 
 
Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022,  n.
150  in  materia  di  disciplina  transitoria  per   i   giudizi   di
                            impugnazione 
 
  1. All'articolo 94, del decreto legislativo  10  ottobre  2022,  n.
150, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «Per  le  impugnazioni
proposte sino al quindicesimo giorno  successivo  alla  scadenza  del
termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo  87
continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  agli  articoli  23,
commi 8, primo, secondo, terzo, quarto  e  quinto  periodo,  e  9,  e
23-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176. Se sono proposte  ulteriori  impugnazioni  avverso  il  medesimo
provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo,
si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.».