Art. 19 
 
  Disposizioni in materia di Comitato ETS - Emission Trading System 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6: 
      1) al primo periodo, le parole «relativi agli impianti fissi  e
al trasporto aereo»  sono  soppresse  e  le  parole  «una  Segreteria
tecnica composta da cinque  funzionari  di  ruolo  appartenenti  alla
stessa Direzione, uno dei quali con funzioni  di  coordinatore»  sono
sostituite dalle seguenti: «la Segreteria tecnica  di  cui  al  comma
7-bis»; 
      2) al secondo periodo, dopo le parole «ISPRA,» sono inserite le
seguenti: «nonche' di Unioncamere per  l'implementazione  informatica
del Portale di cui al comma 8,»; 
    b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
      «7-bis.  Il   Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica, ai  fini  di  cui  al  comma  6,  istituisce,  presso  la
Direzione generale competente per  materia,  una  Segreteria  tecnica
composta da cinque membri e da un coordinatore nominati  con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.  Dei  cinque
membri, uno e' designato da ISPRA, uno da  ENAC,  uno  dal  GSE,  uno
dalla societa' in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica avente compiti in materia di ETS e uno da Unioncamere.  Il
coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza  nel
settore  ETS,  e'  designato  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica.»; 
    c) al comma 12: 
      1) al primo periodo, dopo la parola «Comitato» sono inserite le
seguenti: «e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»; 
      2) il secondo periodo e' soppresso.