Art. 19 Disposizioni in materia di Comitato ETS - Emission Trading System 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6: 1) al primo periodo, le parole «relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo» sono soppresse e le parole «una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «la Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»; 2) al secondo periodo, dopo le parole «ISPRA,» sono inserite le seguenti: «nonche' di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8,»; b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno e' designato da ISPRA, uno da ENAC, uno dal GSE, uno dalla societa' in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno da Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, e' designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; c) al comma 12: 1) al primo periodo, dopo la parola «Comitato» sono inserite le seguenti: «e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»; 2) il secondo periodo e' soppresso.