Art. 2 Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili 1. Al fine di potenziare la propria organizzazione, le amministrazioni pubbliche hanno facolta' di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' i lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', nonche' i lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili della Regione Siciliana di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato, tramite procedure di reclutamento conformi all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguate alla tipologia della professionalita' da reclutare e con valutazione dei titoli che tengano conto della anzianita' di servizio. 2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede alle assunzioni di cui al comma 1 nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.