Art. 2 
 
      Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili 
 
  1.  Al  fine  di   potenziare   la   propria   organizzazione,   le
amministrazioni  pubbliche  hanno  facolta'  di  assumere   a   tempo
indeterminato i lavoratori  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3,  comma
1,  del  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  280,  nonche'  i
lavoratori gia'  rientranti  nell'abrogato  articolo  7  del  decreto
legislativo 1° dicembre 1997,  n.  468,  i  lavoratori  impegnati  in
attivita' di pubblica utilita', nonche'  i  lavoratori  impegnati  in
attivita'  socialmente  utili  della   Regione   Siciliana   di   cui
all'articolo 30, comma 1, della  legge  della  Regione  Siciliana  28
gennaio 2014, n. 5,  anche  mediante  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato, tramite procedure di reclutamento conformi  all'articolo
35 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  adeguate  alla
tipologia della professionalita' da reclutare e con  valutazione  dei
titoli che tengano conto della anzianita' di servizio. 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede
alle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente.