Art. 20 
 
Disposizioni in materia di reclutamento del  personale  scolastico  e
                   acceleratorie dei concorsi PNRR 
 
  1. All'articolo  59  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10: 
      1)  alla  lettera  a)  il  primo  e  il  secondo  periodo  sono
sostituiti dai seguenti: «per i concorsi banditi  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto  il
periodo di attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,
sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova
scritta con piu' quesiti a risposta multipla  volta  all'accertamento
delle conoscenze e competenze del  candidato  in  ambito  pedagogico,
psicopedagogico e didattico-metodologico, nonche' sull'informatica  e
sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, possibilita'  di  optare  per  una
prova  scritta   con   piu'   quesiti   a   risposta   aperta   volta
all'accertamento delle medesime competenze di cui al  primo  periodo.
Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della  presente  lettera,  con
decreto del Ministro dell'istruzione e  del  merito,  l'accesso  alla
prova scritta puo' essere riservato a coloro che superano  una  prova
preselettiva.»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) prova  orale
volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del
candidato sulla disciplina della classe di concorso  o  tipologia  di
posto per la quale partecipa,  nonche'  le  competenze  didattiche  e
l'abilita' nell'insegnamento anche attraverso un test specifico;»; 
      3) alla lettera d), dopo le parole: «nel limite dei posti messi
a concorso» sono aggiunte le seguenti: «fatta  salva  l'integrazione,
nel limite dei posti banditi, della graduatoria  nella  misura  delle
eventuali rinunce intervenute, con i candidati  che  hanno  raggiunto
almeno il punteggio minimo previsto per il  superamento  delle  prove
concorsuali»; 
      4) la lettera d-bis) e' abrogata; 
    b) al comma 10.1 dopo le parole: «ad una o piu' universita'» sono
inserite le seguenti: «o consorzi universitari ovvero  enti  pubblici
di ricerca nonche' al Formez PA» e il secondo periodo e' abrogato; 
    c) il comma 10-ter e' abrogato. 
  2. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
dopo le parole: «decreto-legge n.  73  del  2021»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e sono prorogate sino al  loro  esaurimento.  A  decorrere
dall'anno scolastico  2024/2025,  le  graduatorie  di  cui  al  primo
periodo  sono  utilizzate  nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali
residuali  rispetto  alle   immissioni   in   ruolo   necessarie   al
raggiungimento dei target previsti dal PNRR. La disposizione  di  cui
al primo periodo non si applica ai concorsi  banditi  successivamente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione». 
  3. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  2-bis,  comma  2,  le  parole:  «senza  che,  in
generale o  su  specifiche  classi  di  concorso,  si  determini  una
consistenza numerica di abilitati tale che il  sistema  nazionale  di
istruzione non sia in grado di assorbirla» sono soppresse; 
    b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da «di cui 20  CFU/CFA»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito
delle metodologie e tecnologie didattiche applicate  alla  disciplina
di riferimento. I percorsi di cui al presente  comma  possono  essere
svolti anche mediante modalita' telematiche, comunque sincrone, anche
in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis,  comma  1,  secondo
periodo,  esclusivamente  presso   i   Centri   che   organizzano   e
impartiscono percorsi accreditati  ai  sensi  del  medesimo  articolo
2-bis, comma 1.»; 
    c) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
periodi: «Per gli effetti di cui al presente comma, la  prova  finale
del percorso universitario e accademico, svolta con le  modalita'  di
cui all'articolo 2-bis, comma 5, puo' essere sostenuta per  non  piu'
di due volte. Il  secondo  mancato  superamento  della  prova  finale
determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla  relativa
graduatoria.»; 
    d) all'articolo 18-bis: 
      1) al comma 4: 
        1.1 al  primo  periodo,  le  parole:  «completano  il»,  sono
sostituite dalle seguenti: «integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il
completamento del»; 
        1.2 dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:  «Con  il
decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i contenuti
dell'offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che  i  vincitori
del concorso di cui al comma 1, ultimo  periodo,  conseguono  per  il
completamento del percorso universitario e accademico  di  formazione
iniziale ai sensi del primo periodo.»; 
        1.3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli effetti
di cui al presente comma, la prova finale del percorso  universitario
e accademico, svolta con le  modalita'  di  cui  all'articolo  2-bis,
comma 5, puo' essere sostenuta per non piu' di due volte. Il  secondo
mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del
vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.»; 
      2) dopo il comma 6 e' aggiunto il  seguente:  «6-bis.  Per  gli
anni accademici 2023/2024  e  2024/2025  i  percorsi  universitari  e
accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione
delle  attivita'  di  tirocinio  e  di  laboratorio,  con   modalita'
telematiche, comunque sincrone, anche in deroga  al  limite  previsto
dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo,  e  in  ogni  caso  in
misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche
negli anni accademici  di  cui  al  primo  periodo,  i  requisiti  di
accreditamento  dei  percorsi  individuati   dal   decreto   di   cui
all'articolo 2-bis, comma 4.»; 
    e) all'articolo 22, comma 2, le parole: «successivamente all'anno
scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle  seguenti:  «dopo  il  31
dicembre 2024». 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6,  comma  3,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  i  compensi  da
corrispondere  al  presidente,  ai  membri  e  al  segretario   delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal  Ministero
dell'istruzione e  del  merito  per  il  reclutamento  del  personale
dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni  scolastiche  di  ogni
ordine e grado, nonche' al personale  addetto  alla  vigilanza  delle
medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in  caso
di procedure informatizzate, nonche' gli ulteriori compensi  premiali
a  favore  dei  membri  delle  commissioni  dei   concorsi   connessi
all'attuazione del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  al
conseguimento del target  PNRR  M4C1-14  al  fine  di  assicurare  la
conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche  stabiliti
dal Piano medesimo. All'attuazione del presente comma si provvede nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. L'onere complessivo per  ogni  procedura  concorsuale  derivante
dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non  deve  superare
quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti. 
  6. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019,  n.  126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «del 50  per  cento»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «del 30 per cento»; 
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole:  «il  50  per  cento»,
sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento».