Art. 21 
 
Rafforzamento   della   capacita'   amministrativa   del    Ministero
                    dell'istruzione e del merito 
 
  1. In ragione delle maggiori funzioni amministrative del  Ministero
dell'istruzione e del merito e, in particolare,  alla  necessita'  di
garantire l'organizzazione e il funzionamento del  sistema  terziario
di istruzione tecnologica superiore e del  sistema  di  istruzione  e
formazione  professionale  (IeF.P.),  nonche'  alla   necessita'   di
rafforzare le funzioni di controllo e ispettive verso le  istituzioni
scolastiche e l'Amministrazione centrale e periferica  del  Ministero
dell'istruzione e del  merito,  la  vigente  dotazione  organica  del
Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  e'  incrementata  di  due
posizioni dirigenziali  di  livello  generale  e  di  otto  posizioni
dirigenziali amministrative di livello non generale. A tal  fine,  e'
autorizzata la spesa di euro  523.711  per  l'anno  2023  e  di  euro
1.571.133   a   decorrere   dall'anno    2024.    Alla    conseguente
riorganizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge  11
novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge  16
dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5,  del
presente decreto. 
  2. Il Ministero dell'istruzione  e  del  merito,  per  le  medesime
finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato nei limiti della  vigente
dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro  subordinato
a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unita'  di  personale
da inquadrare nell'Area dei funzionari  del  CCNL  Comparto  Funzioni
Centrali 2019-2021  mediante  l'indizione  di  procedure  concorsuali
pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di
concorsi pubblici. A tal  fine,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
594.646 per l'anno 2023 e di euro  1.783.937  a  decorrere  dall'anno
2024. E' altresi' autorizzata in favore del suddetto  Ministero,  per
l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro 300.000  per
la gestione delle predette procedure concorsuali e  di  euro  167.754
per le maggiori spese di funzionamento connesse  all'istituzione  dei
posti di  dirigenziali  di  cui  al  comma  1  e  all'assunzione  del
personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere
dall'anno 2024, per le medesime spese di funzionamento. 
  3. La  consistenza  del  fondo  risorse  decentrate  del  Ministero
dell'istruzione e del merito e' incrementata, in deroga ai  limiti  e
ai termini finanziari  previsti  dalla  legislazione  vigente,  di  6
milioni di euro per l'anno 2023, di 7,5 milioni di  euro  per  l'anno
2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
  4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3, pari a  euro
7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a euro
12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro  dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.