Art. 22 
 
            Rafforzamento della capacita' amministrativa 
                     del Ministero dell'interno 
 
  1. In coerenza con gli obiettivi di valorizzazione delle competenze
acquisite dal personale della pubblica amministrazione contenuti  nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di  agevolare
i percorsi di carriera del personale civile di  livello  dirigenziale
che ha acquisito specifiche professionalita',  fino  al  31  dicembre
2027, gli incarichi di  funzione  dirigenziale  di  livello  generale
previsti nella dotazione organica del Ministero dell'interno  possono
essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai  ruoli
dei dirigenti del medesimo Ministero, in deroga al limite percentuale
di cui all'articolo 19, comma 4, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e, comunque, nel limite massimo di due unita' ulteriori. 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.